In questo periodo di grande preoccupazione per la diffusione in Italia del temuto "nuovo coronavirus" COVID-19 si rincorrono voci e chiacchiere, ipotesi e pareri dalle fonti pi disparate.
E il momento di applicare il buon senso e rispettare pedissequamente la legge.
Proviamo quindi a fare chiarezza, sempre rimandando a questi due capisaldi.
Il DPCM del 23/02/2020 introduce alcune norme che impongono forti restrizioni alle libert individuali, in particolare per i cittadini che si trovano nelle aree di contagio: impossibilit di allontanarsi o di raggiungere le cd. "aree rosse", chiusura delle scuole e delle attivit produttive, sospensione delle competizioni sportive e dei viaggi di istruzione scolastici, ecc.
Per tutte le restanti aree del paese e per i cittadini, forte richiamo all'uso della massima precauzione ed igiene.
Per gli alunni "la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti".
Il decreto di oggi 1 marzo 2020 rettifica parzialmente tale disposizione, ristringendo tale obbligo ai soli casi di "malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990.."., ovvero in caso di influenza, varicella, orecchioni, ecc.
Non vi quindi alcuna ambiguit: non sono ricomprese le assenze per vacanza o motivi familiari.
Se il Governo avesse voluto esprimere indicazioni pi vincolanti, lo avrebbe potuto fare. Ma non lo ha fatto, anzi.
Inoltre chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quindici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate allOrganizzazione Mondiale della Sanit, ovvero i Comuni italiani ove stata dimostrata la trasmissione locale del virus, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione .
Anche in questo caso evidente che si devono ritenere tali obblighi applicabili esclusivamente a chi avesse soggiornato nelle zone rosse o in altri comuni che, pur non essendo oggi qualificati come tali, potrebbero diventarlo a seguito di successivi eventi.
Non si parla genericamente di Regioni, ma dei soli comuni appartenenti ad uno specifico elenco allegato al decreto, oggi composto da 11 aree, tra cui i ben noti Codogno e Vo Euganeo.
In conclusione, nessuna norma n del Governo, n della Regione, n della scuola impone una comunicazione preventiva o successiva degli spostamenti, n prevista la produzione di un certificato medico in caso di assenza per motivi diversi dalla malattia infettiva (p.e. vacanze invernali).
Ogni richiesta in tal senso non fondata e la riammissione a scuola non in alcun modo contestabile.
facolt dellistituto chiedere unauto-certificazione da parte delle famiglie che possa escludere esplicitamente che si ricada in una delle circostanze che richiedono precauzione, ma tale richiesta non stata formulata con nessuna circolare ad oggi.
Invito in ogni caso le famiglie a prestare la massima disponibilit nei confronti del personale scolastico che ovviamente opera a tutela di tutti i nostri ragazzi.
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Mario Marcovaldi
Presidente del Consiglio di Istituto