Home | Chi siamo | News | Gruppi | Iniziative | Rubriche | La Scuola | Voglio Iscrivermi | Contattaci | Documenti | Fotogallery | Dicono di noi | vecchio sito  

 
Norme sulle elezioni dei rappresentanti di classe 

Sul tema delle modalit di elezione e di voto dei rappresentanti di classe a volte si sovrappongono consuetudini a regole, pratica a normativa.

E non sempre le une sono compatibili con le altre.

Trattandosi di un contesto volontaristico, in cui deve prevalere linteresse della comunit scolastica e dei nostri figli, essere fiscali nellapplicazione delle norme pu essere contro-producente e poco opportuno, ma allo stesso tempo, come in qualsiasi contesto in cui intervengono pi persone, giusto comprendere le regole ed attenersi ad esse il pi possibile, in quanto questo il primo passo di civilt che ci viene chiesto, anche quando svolgiamo un compito da volontari.

Ma quali sono queste regole?

La normativa di riferimento lOrdinanza Ministeriale n. 215 del 15/07/1991 con la quale si sono disciplinate le elezioni di tutti gli organi collegiali della scuola, dal collegio docenti, al consiglio di istituto (o circolo), dal consiglio di interclasse ai rappresentanti di classe per tutte le scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche statali.

Questa estensione non rende sempre semplice la lettura della normativa, in quanto i contesti di riferimento sia per la tipologia del collegio che per la tipologia della scuola possono variare sensibilmente: si pensi alla scuola secondaria di secondo grado dove gli studenti hanno le loro rappresentanze p.e.

Mi focalizzer principalmente sulla scuola primaria e secondaria di primo grado e sulle regole in materia di elezione dei rappresentanti di classe. La disciplina di questa fattispecie si concentra principalmente in due articoli: artt. 21 e 22.

Le elezioni si tengono ogni anno entro il 31 ottobre, con indizione del dirigente scolastico e sono precedute da unassemblea nella quale sono ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo. Il seggio deve rimanere aperto almeno 2 ore senza soluzione di continuit rispetto alla precedente assemblea. consentito far votare gli elettori .. presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale.

Per comprendere le norme in materia di elettorato necessario per avventurarsi negli articoli dellordinanza. Art. 7 comma 4 L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorit giudiziaria, poteri tutelari. Ciascun genitore o facente veci pu quindi votare ed essere votato. Non pu votare il/la compagno/a convivente se non ha tutela legale sul minore. I genitori di alunni di classi diverse possono votare in entrambe le classi, ma i genitori di gemelli presenti nella stessa classe possono votare solo una volta, in quanto prevale il criterio di genitorialit, art. 27 comma n. 8.

Un genitore pu essere rappresentante di pi classi ed anche consigliere di Istituto. Nessun limite posto dalla normativa.

Lesercizio della delega sia del ruolo di rappresentante che di quello di elettore non applicabile.

Per una carica elettiva infatti non sono previste deleghe, ma surroghe e decadenze (cio sostituzione definitiva).

Allo stesso modo per le procedure elettive vale quanto stabilito dallart. 40 comma 8 dellordinanza Non ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.

Gruppo: comunicazione|News # 572 | inserita il: 07/10/2018| Autore: Mario Marcovaldi


Associazione Amici dell'ICS La Giustiniana ONLUS Roma | amicidellagiustiniana@gmail.com|Powered by MICROSIS SRL|Webmaster A.Morviducci